Art. 10.

      1. Le imprese che operano nel settore dello spettacolo, compresi le fondazioni lirico-sinfoniche, i teatri di tradizioni, le istituzioni concertistico-orchestrali e i teatri stabili, ferma restando la possibilità di scritturare direttamente gli artisti ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 gennaio 1979, n. 8, hanno l'obbligo di avvalersi dell'opera di agenti di spettacolo iscritti all'albo professionale.